Art. 8.
(Istruzione scolastica).

      1. Il Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado nonché a modificare i programmi didattici ai fini della progressiva informatizzazione.
      2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono il particolare valore formativo del software libero e privilegiano il suo uso nell'insegnamento.